Trento, 23 novembre 2009 
              DISEGNO DI LEGGE 
              Modifiche alla legge provinciale  
              22 luglio 1980, n. 21  “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della provincia  autonoma in enti o istituti diversi” 
 
RELAZIONE 
                          Questa puntuale modifica alla legge provinciale 21/1980 che  stabilisce i criteri ed i limiti per la nomina, da parte della provincia, di  amministratori in enti e società, risponde ad una sollecitazione che proviene  con sempre maggior insistenza da parte della “società civile” affinchè si ponga  qualche limite agli incarichi e relativi compensi affidati a chi ha svolto  plurimi mandati elettivi o percepisce per tali mandati svolti un vitalizio.  Tale prassi, purtroppo, ha visto numerosi esempi talvolta anche a prescindere  da specifiche competenze ed ha sollevato giuste rimostranze da parte  dell’opinione pubblica. 
             Peraltro analoghe norme sono già state adottate dal  Consiglio regionale per quanto riguarda le medesime problematiche e dalla  vicina Provincia di Bolzano. Si tratta, dunque, di estendere anche alla  Provincia di Trento quanto già abbiamo stabilito per la Regione, analogamente a  quanto ha già fatto il Consiglio provinciale di Bolzano. 
                          La modifica introdotta prevede che chi percepisce un vitalizio  – in quanto ex consigliere regionale/provinciale, ex deputato o senatore del  Parlamento italiano o ex deputato europeo - non possa percepire compensi  qualora venga nominato amministratore o sindaco in enti o società puntualmente  individuati dalla legge 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007). Al fine di  contenere quanto più possibile la prassi di nominare ec consiglieri, ex  deputati o ex senatori quali amministratori di società pubbliche, alla fine del  proprio mandato elettivo, è previsto che chi abbia ricoperto per quindici anni  complessivi uno o più di tali mandati, non possa essere nominato in enti e  società da parte della provincia nei cinque anni successivi all’ultimo mandato.  Si ritiene, in questo modo, di non incentivare aspettative di “premi” di natura  politica per chi ha svolto plurimi mandati elettivi, perpetuando tipici  consuetudini da “casta” politica. Infine la norma tende a disincentivare una  prassi che si sta sempre più consolidando, di nominare funzionari pubblici,  spesso alti dirigenti, sia in attività di servizio, sia appena collocai in  quiescenza, nei consigli di amministrazioni di enti e società. Si tratta di una  abitudine difficilmente condivisibile sia perché in questo modo si finisce per  retribuire eccessivamente pochi dirigenti pubblici, nella illusione che la  stessa persona possa svolgere bene, oltre al ruolo di dirigente della Provincia  anche quello di amministratore di società pubbliche collegate. 
            Cons. Roberto Bombarda 
              
              
              
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DISEGNO DI LEGGE 
            Art. 1 
            Modifica dell’art. 5 della legge provinciale  
            22 luglio 1980, n. 21 
            Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: 
            “2. Le persone nominate dal Consiglio provinciale  o dalla Giunta provinciale con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725  al 734 della legge 296 del 27 dicembre 2006, non percepiscono per tali  incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante  dall’appartenenza a un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento  nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate  non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o  dalla Giunta provinciale. Chi ha ricoperto la carica di consigliere regionale,  o provinciale, o di deputato o senatore nel parlamento nazionale o di deputato  europeo per un periodo complessivamente superiore a 15 anni, non può essere  nominato dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale amministratore o  sindaco in enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725 al 734 della legge 296  del 27 dicembre 2006, nei cinque anni successivi alla cessazione dell’ultimo  mandato elettivo svolto. 
          3. I dipendenti pubblici, in servizio o in quiescenza,  nominati amministratori o sindaci  in uno  o più enti pubblici di cui all’art.1, commi dal 725 al 734 della legge 296 del  27 dicembre 2006, non possono percepire, annualmente e complessivamente, per gli  incarichi ricoperti, compensi in misura superiore al 15% del trattamento  economico ovvero di pensione in godimento su base annua.”  |